Indennità di discontinuità spettacolo 2026
- 24 feb
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Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per ’indennità di discontinuità (IDIS) per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025.
Il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Lo ha comunicato l’INPS con comunicato stampa del 19 febbraio 2026, riferito al messaggio 154 del 16 gennaio 2026, attuativi anche delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 per il personale dell’audiovisivo.
Che cos’è l’indennità di discontinuità
L’indennità di discontinuità è stata introdotta con D.lgs. 175/2023 e ss.mm. in favore di lavoratore del settore dello spettacolo (IDIS). La misura ha lo scopo di garantire a tale categoria un sostegno economico alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Novità 2026
il richiedente deve essere in possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF del 2025 inferiore a 35.000 euro (non più 30.000).
l’assicurato deve avere almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda (2025).
solo per attori e attrici cinematografici o di audiovisivi, il requisito è soddisfatto con almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel 2025 o almeno 30 giornate complessive tra 2025 e 2024.
Chi ha diritto all’indennità di discontinuità 2026
L’Indennità di discontinuità può essere richiesta da lavoratori e lavoratrici:
autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
subordinati a tempo determinato gruppo A, cioè che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
subordinati a tempo determinato gruppo B, cioè che prestano attività artistica o tecnica NON direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo.
Operatori di cabine di sale cinematografiche.
Impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa.
Maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa.
Impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
Lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.
intermittenti a tempo determinato e indeterminato non titolari di indennità di disponibilità.
Requisiti per fare domanda
L’indennità di discontinuità è riconosciuta a lavoratori e lavoratrici in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o essere cittadino straniero che soggiorna regolarmente nel territorio italiano.
Risiedere in Italia da almeno un anno.
Avere un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda.
Aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contributi accreditati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo o indennizzati per maternità obbligatoria o congedo parentale.
Per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, il requisito è soddisfatto con almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano quelle riconosciute a titolo di indennità di discontinuità o indennità NASpI, nel medesimo anno.
Avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente da attività maturate nel FPL spettacolo (almeno il 51% del totale).
Non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda nemmeno per un giorno (fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità).
Non essere titolare di pensione diretta.
Al momento della presentazione della domanda è possibile avere rapporti di lavoro in corso: l’indennità, infatti, è erogata a sostegno dell’anno precedente.
Come funziona l’indennità di discontinuità
L’indennità di discontinuità viene erogata in un’unica soluzione dal mese di settembre di ogni anno solo su domanda, non è automatica.
È riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altri contributi obbligatori o indennizzate ad altro titolo (indennità di maternità, di malattia, di infortunio, Naspi,..) , per un massimo di 312 giornate all’anno.
L’IDIS è corrisposta in unica soluzione nella misura del 60 per cento della retribuzione media delle giornate versate al FPLS nell’anno precedente. In ogni caso, l’indennità non può essere superiore al minimale INPS previsto per l’anno in corso (nel 2025 pari a 58,12 €) ed è soggetta a tassazione IRPEF ordinaria.
Come fare domanda
Il richiedente può fare domanda sul sito web dell’Istituto (www.inps.it) utilizzando il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Una volta autenticati, è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”. Per maggiori informazioni su come compilare e inviare la domanda, è anche disponibile il tutorial realizzato dall’INPS.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Il richiedente può anche scegliere di recarsi a un patronato.
L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.



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